(Codice di procedura penale-art. 154)
 
                              Art. 154 
 
           (Obbligo d'osservanza delle norme processuali) 
 
  I  magistrati,  i  cancellieri,  gli  ufficiali   giudiziari,   gli
ufficiali  ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  sono  obbligati   ad
osservare  le  norme  stabilite  in  questo   codice   anche   quando
l'inosservanza non importa nullita' od altra sanzione particolare. 
 
  Il  presidente  della  corte  d'appello  vigila  sotto  la  propria
responsabilita' perche' i giudici dei  tribunali  e  delle  corti,  i
cancellieri e gli ufficiali  giudiziari  si  attengano  rigorosamente
alle prescrizioni della  legge.  Altrettanto  fa  il  presidente  del
tribunale rispetto ai  magistrati  e  funzionari  soggetti  alla  sua
sorveglianza. 
 
  Il procuratore generale e il procuratore del Re esercitano  per  lo
stesso scopo la vigilanza sui magistrati del pubblico ministero e sui
pretori; le stesse Autorita' ed il pretore esercitano tale  vigilanza
sui funzionari  di  cancelleria  e  di  segreteria,  sugli  ufficiali
giudiziari e sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.