Art. 154 (Obbligo d'osservanza delle norme processuali) I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite in questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' od altra sanzione particolare. Il presidente della corte d'appello vigila sotto la propria responsabilita' perche' i giudici dei tribunali e delle corti, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari si attengano rigorosamente alle prescrizioni della legge. Altrettanto fa il presidente del tribunale rispetto ai magistrati e funzionari soggetti alla sua sorveglianza. Il procuratore generale e il procuratore del Re esercitano per lo stesso scopo la vigilanza sui magistrati del pubblico ministero e sui pretori; le stesse Autorita' ed il pretore esercitano tale vigilanza sui funzionari di cancelleria e di segreteria, sugli ufficiali giudiziari e sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.