(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 127)
 
                              Art. 127. 
 
                       (Art. 128 T. U. 1926). 
 
  I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti  preziosi,  i
cesellatori, gli orafi, gli incastratori di  pietre  preziose  e  gli
esercenti industrie o arti  affini  hanno  l'obbligo  di  munirsi  di
licenza del questore. 
 
  Chi  domanda  la  licenza  deve  provare  d'essere  iscritto,   per
l'industria o il commercio  di  oggetti  preziosi,  nei  ruoli  della
imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di  esercizio  e
rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della  mancata  iscrizione
in tali ruoli. 
 
  La licenza dura fino al 31  dicembre  dell'anno  in  cui  e'  stata
rilasciata. 
 
  Essa e' valida  per  tutti  gli  esercizi  di  vendita  di  oggetti
preziosi appartenenti alla medesima persona o  alla  medesima  ditta,
anche se si trovino in localita' diverse. 
 
  L'obbligo  della  licenza  spetta,   oltreche'   ai   commercianti,
fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel
territorio dello Stato, degli oggetti  preziosi  da  essi  importati,
anche  ai  loro  agenti,  rappresentanti,  commessi   viaggiatori   e
piazzisti.  Questi  debbono  provare  la   loro   qualita'   mediante
certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha  sede
la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.