(Testo unico-art. 84)
                              Art. 84. 
 
(Art. - 23, R. decreto 30 settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I professori di ruolo, ancorche' alla loro cattedra  siano  addetti
aiuti, assistenti o lettori, hanno obbligo  di  dedicare  al  proprio
insegnamento,  sotto  forma  sia  di  lezioni  cattedratiche  sia  di
esercitazioni, tante ore settimanali, quante la natura e l'estensione
dell'insegnamento stesso richiedano; di osservare l'orario scolastico
prestabilito; di attendere alla direzione  dei  gabinetti,  istituti,
cliniche,  laboratori  e  simili,  annessi  alle  loro  cattedre;  di
partecipare alle funzioni accademiche e a quelle  ad  esse  connesse,
cui siano chiamati, e cioe' adunanze di Consigli delle Universita'  o
Istituti, Commissioni per prove di profitto o per esami di  laurea  o
diploma, e per esami di Stato. Commissioni per nomine  di  professori
di  ruolo  o  per  abilitazioni  alla  libera  docenza,   Commissioni
giudicatrici di concorsi a cattedre d'Istituti  medi  d'istruzione  e
simili.