(Testo unico-art. 85)
                              Art. 85. 
 
(Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 -  Art.  6,
              R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento; ma  essi  hanno
l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o  Scuola,
per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.