Art. 85. (Art. 24, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Ai professori e' garantita liberta' d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facolta' o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.