(Testo unico-art. 86)
                              Art. 86. 
 
(Art. 25, R. decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I professori hanno obbligo  di  risiedere  stabilmente  nella  sede
dell'Universita' o Istituto cui appartengono. 
  Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore,  udito
il Consiglio di Facolta' o Scuola, a risiedere in localita' prossima,
ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento  dei  loro
doveri d'ufficio.