Art. 86. (Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o Istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facolta' o Scuola, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.