(Testo unico-art. 87)
                              Art. 87. 
 
(Art. 27, R. decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravita'
delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 
  1° la censura; 
  2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 
  3° la revocazione; 
  4° la destituzione senza  perdita  del  diritto  a  pensione  o  ad
assegni; 
  5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.