(Testo unico-art. 88)
                              Art. 88. 
 
(Art.  28,  R.  decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.   6,
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  La censura e' una dichiarazione di biasimo per mancanze  ai  doveri
d'ufficio o per irregolare  condotta,  che  non  costituiscano  grave
insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignita' e l'onore
del professore. 
  Essa  e'  inflitta  per  iscritto  dal  Ministro  o   dal   rettore
dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udite le  giustificazioni
del professore. Contro tale punizione,  se  inflitta  dal  rettore  o
direttore, e' ammesso, entro  quindici  giorni  dalla  notificazione,
ricorso al Ministro, che decide con provvedimento definitivo. 
  La censura, ai rettori e direttori e' inflitta  esclusivamente  dal
Ministro.