(Testo unico-art. 89)
                              Art. 89. 
 
(Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio  1930,  n.  1176  -  Art.  21,  R.
               decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Le punizioni, di cui ai numeri  2,  3,  4  e  5  dell'art.  87,  si
applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: 
  a) grave insubordinazione; 
  b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; 
  c) abituale irregolarita' di condotta; 
  d) atti in genere, che comunque ledano la dignita'  o  l'onore  del
professore. 
  La punizione di cui  al  n.  2  importa,  oltre  la  perdita  degli
emolumenti, l'esonero dell'insegnamento, dalle funzioni accademiche e
da  quelle  ad  esse  connesse,  e  la  perdita,  ad  ogni,  effetto,
dell'anzianita' per tutto il tempo della sua  durata.  Il  professore
che sia incorso nella punizione medesima  non  puo'  per  dieci  anni
solari essere nominato rettore di Universita' o direttore d'Istituto,
preside di Facolta' o Scuola. 
  Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su  conforme  parere  di
una Corte  di  disciplina,  composta  del  Sottosegretario  di  Stato
dell'educazione nazionale che la presiede, e di  otto  membri  eletti
nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali
durano in carica un biennio e possono essere confermati. 
  La Corte di disciplina e' costituita con decreto Reale, su proposta
del Ministro dell'educazione nazionale. 
  Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno
cinque membri del collegio. 
  All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli  addebiti  e
prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha
diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.