(Testo unico-art. 90)
                              Art. 90. 
 
(Art. 30, R. decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ove la gravita' dei fatti lo richieda, il Ministro puo' ordinare  a
carico di un professore la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio
a  tempo  indeterminato,  anche  prima  di  conoscere  le   deduzioni
dell'interessato, salvo regolare procedimento disciplinare.