(Testo unico-art. 91)
                              Art. 91. 
 
(Art. 31, R. decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Il rettore o direttore puo' ordinare  la  temporanea  chiusura  dei
corsi; che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi  natura
o a disordini.