Art. 91. (Art. 31, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Il rettore o direttore puo' ordinare la temporanea chiusura dei corsi; che diano occasione a gravi inconvenienti di qualsiasi natura o a disordini.