(Testo unico-art. 92)
                              Art. 92. 
 
(Art. 6, R. decreto-legge 22  maggio  1924,  n.  744  -  Art.  6,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non  contrastino
col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi  2°,
3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto  30  dicembre  1923,  n.
2960,  contenenti  norme  sulla  disciplina  degli  impiegati  civili
dell'Amministrazione dello Stato.