Art. 92. (Art. 6, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Ai professori di ruolo sono applicabili, in quanto non contrastino col presente T. U. le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9°, e 66 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenenti norme sulla disciplina degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.