(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 106)
                              Art. 106. 
             (Modalita' della vendita dei beni mobili). 
 
  Per i beni mobili, compresi i frutti naturali  degli  immobili,  il
giudice delegato, sentiti il curatore e il  comitato  dei  creditori,
stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba  essere
fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando  le  modalita'
relative, sentito ove occorra uno stimatore. 
  In caso di necessita' o di utilita' evidente  puo'  autorizzare  la
vendita in massa delle attivita' mobiliari,  in  tutto  o  in  parte,
prescrivendo speciali misure di pubblicita'.