(Codice della navigazione-art. 146)
                              Art. 146. 
             (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). 
 
  Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli  uffici
di  compartimento  marittimo  e  dagli  altri  uffici  designati  dal
ministro per le comunicazioni. 
 
  Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei  registri  tenuti
dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli  altri  uffici
indicati dal regolamento. 
 
  Per le navi e i galleggianti addetti  alla  navigazione  interna  i
registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri  uffici
indicati da leggi e regolamenti.