Art. 146.
(Iscrizione delle navi e dei galleggianti).
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici
di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal
ministro per le comunicazioni.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti
dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici
indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i
registri sono tenuti dagli ispettorati di porto e dagli altri uffici
indicati da leggi e regolamenti.