(Codice della navigazione-art. 147)
                              Art. 147. 
                  (Designazione di rappresentante). 
 
  Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo  in  cui
e'  l'ufficio  di  iscrizione   della   nave,   deve   designare   un
rappresentante  ivi  residente,  presso  il  quale,   nei   confronti
dell'autorita' marittima, si intende domiciliato. 
 
  Nello  stesso  caso,  l'autorita'  marittima  e   quella   preposta
all'esercizio  della  navigazione   interna   possono   disporre   la
designazione di un rappresentante da parte del proprietario  di  nave
minore o di galleggiante.