Art. 147.
(Designazione di rappresentante).
Il proprietario di nave maggiore non domiciliato nel luogo in cui
e' l'ufficio di iscrizione della nave, deve designare un
rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti
dell'autorita' marittima, si intende domiciliato.
Nello stesso caso, l'autorita' marittima e quella preposta
all'esercizio della navigazione interna possono disporre la
designazione di un rappresentante da parte del proprietario di nave
minore o di galleggiante.