(Codice della navigazione-art. 148)
                              Art. 148. 
(Iscrizione di navi e  galleggianti  destinati  alla  navigazione  in
                          acque straniere). 
 
  Le  navi  e  i   galleggianti   armati   all'estero   e   destinati
permanentemente alla navigazione in  acque  straniere  sono  iscritti
nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare.