Art. 149.
(Abilitazione delle navi alla navigazione).
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti
iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente
dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.
A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente
sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza
provvisoria.