(Codice della navigazione-art. 149)
                              Art. 149. 
             (Abilitazione delle navi alla navigazione). 
 
  Le navi iscritte  nelle  matricole  e  le  navi  e  i  galleggianti
iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente
dall'atto di nazionalita' e dalla licenza. 
 
  A tale effetto l'atto di nazionalita' puo'  essere  temporaneamente
sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una  licenza
provvisoria.