(Codice della navigazione-art. 150)
                              Art. 150. 
                       (Atto di nazionalita'). 
 
  L'atto di nazionalita' e' rilasciato in nome del Re Imperatore  dal
direttore marittimo nella cui zona la nave maggiore e' immatricolata,
e, nel caso di cui all'articolo 148, dal console che ne  ha  ricevuto
la iscrizione. 
 
  L'atto  di  nazionalita'  enuncia   il   nome,   il   tipo   e   le
caratteristiche principali, la stazza lorda e netta  della  nave,  il
nome del proprietario, l'ufficio di immatricolazione.