(Codice della navigazione-art. 152)
                              Art. 152. 
               (Rilascio del passavanti provvisorio). 
 
  Il passavanti provvisorio e' rilasciato, in caso di  urgenza,  alle
navi di  nuova  costruzione  che  siano  immatricolate  nel  Regno  o
all'estero  e,  anche  prima  della   immatricolazione,   alle   navi
provenienti da  bandiera  estera,  che  rispondano  ai  requisiti  di
nazionalita'  richiesti  per   l'iscrizione   nelle   matricole.   Il
passavanti  e'  rilasciato  inoltre  alle  navi  il   cui   atto   di
nazionalita' sia andato smarrito o distrutto. 
 
  Il passavanti e' rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso
i  quali  sono  tenute  le  matricole,  e  all'estero  dagli   uffici
consolari. 
 
  Le  autorita'  predette  fissano  la  durata  della  validita'  del
passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto
di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore  ad
un anno.