Art. 152.
(Rilascio del passavanti provvisorio).
Il passavanti provvisorio e' rilasciato, in caso di urgenza, alle
navi di nuova costruzione che siano immatricolate nel Regno o
all'estero e, anche prima della immatricolazione, alle navi
provenienti da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di
nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole. Il
passavanti e' rilasciato inoltre alle navi il cui atto di
nazionalita' sia andato smarrito o distrutto.
Il passavanti e' rilasciato nel Regno dagli uffici marittimi presso
i quali sono tenute le matricole, e all'estero dagli uffici
consolari.
Le autorita' predette fissano la durata della validita' del
passavanti, in rapporto al tempo necessario per il rilascio dell'atto
di nazionalita'. In ogni caso la durata non puo' essere superiore ad
un anno.