Art. 153.
(Licenza delle navi minori e dei galleggianti).
La licenza e' rilasciata dall'autorita' che tiene il registro di
iscrizione della nave minore o del galleggiante.
La licenza deve indicare il numero, il tipo, le caratteristiche
principali, la stazza lorda e netta della nave minore o del
galleggiante, il nome del proprietario e l'ufficio d'iscrizione,
nonche', nel caso previsto nell'articolo 141, il nome.
Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente alle
navi minori e' rilasciata una licenza provvisoria secondo le norme
stabilite dal regolamento.