(Codice della navigazione-art. 153)
                              Art. 153. 
           (Licenza delle navi minori e dei galleggianti). 
 
  La licenza e' rilasciata dall'autorita' che tiene  il  registro  di
iscrizione della nave minore o del galleggiante. 
 
  La licenza deve indicare il numero,  il  tipo,  le  caratteristiche
principali,  la  stazza  lorda  e  netta  della  nave  minore  o  del
galleggiante, il nome  del  proprietario  e  l'ufficio  d'iscrizione,
nonche', nel caso previsto nell'articolo 141, il nome. 
 
  Nei casi previsti nel primo  comma  dell'articolo  precedente  alle
navi minori e' rilasciata una licenza provvisoria  secondo  le  norme
stabilite dal regolamento.