(Codice della navigazione-art. 154)
                              Art. 154. 
                    (Rinnovazione della licenza). 
 
  In caso di mutamento del proprietario, nonche' di  cambiamento  del
numero, della stazza, del tipo  o  delle  caratteristiche  principali
della nave o del galleggiante, la licenza deve essere rinnovata.  Del
pari la licenza deve essere rinnovata in caso di mutamento  del  nome
previsto nell'articolo 141.