Art. 196. (Imprese per operazioni portuali) La concessione, di cui all'articolo 111 del codice, e' data dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale. Il capo del compartimento, qualora intenda, avvalersi della facolta' di cui all'articolo 111, secondo comma, del codice, sente la camera di agricoltura, industria e commercio.