(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 199)
                              Art. 199. 
                      (Clausole della licenza) 
 
 
  La licenza deve stabilire: 
    1) l'obbligo, da parte dell'impresa concessionaria, di versare un
canone annuo e una cauzione, la misura dei quali e'  determinata  dal
capo del compartimento, sentito il consiglio  o  la  commissione  del
lavoro portuale; 
    2) la facolta', da parte dell'autorita' preposta alla  disciplina
del lavoro  portuale,  di  dare  in  uso  ad  altri  contro  un  equo
indennizzo, in caso di sospensione o di revoca della concessione, gli
apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri  mezzi
necessari  per  l'esercizio  dell'attivita'  di   impresa   portuale;
l'indennizzo e' determinato dall'autorita', predetta e,  in  caso  di
mancata accettazione, da tre  arbitri,  nominati  uno  dal  direttore
marittimo, uno dall'impresa concessionaria e il terzo  dagli  arbitri
designati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal  presidente  del
tribunale.