Art. 199. (Clausole della licenza) La licenza deve stabilire: 1) l'obbligo, da parte dell'impresa concessionaria, di versare un canone annuo e una cauzione, la misura dei quali e' determinata dal capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale; 2) la facolta', da parte dell'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, di dare in uso ad altri contro un equo indennizzo, in caso di sospensione o di revoca della concessione, gli apparecchi, i macchinari, le navi e i galleggianti e gli altri mezzi necessari per l'esercizio dell'attivita' di impresa portuale; l'indennizzo e' determinato dall'autorita', predetta e, in caso di mancata accettazione, da tre arbitri, nominati uno dal direttore marittimo, uno dall'impresa concessionaria e il terzo dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale.