(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 200)
                              Art. 200. 
              (Sospensione e revoca della concessione) 
 
 
  La concessione puo' essere sospesa o revocata in ogni tempo,  senza
diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato del capo  del
compartimento, sentito il  consiglio  o  la  commissione  del  lavoro
portuale: 
    1) quando l'imprenditore ha riportato una delle condanne  di  cui
al n. 4 dell'articolo 152 o ha perduto la  capacita'  legale,  ovvero
quando, trattandosi di  societa',  una  delle  condanne  predette  e'
riportata o la capacita' legale e' perduta da, uno dei soci  in  nome
collettivo o da uno degli accomandatari o da uno degli amministratori
delle  societa'  per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata  o  dal
direttore, a meno che entro un mese dalla condanna  o  dalla  perdita
della capacita' la persona non sta  stata  sostituita  con  altra  in
possesso dei requisiti prescritti; 
    2) quando l'impresa non  osserva  le  norme  relative  al  lavoro
portuale o quando richiede e  riscuote  tariffe  superiori  a  quelle
stabilite  o  presenta,   agli   interessati   fatture   comprendenti
operazioni non eseguite o spese non sostenute; 
    3) quando, sentita anche la camera di  agricoltura,  industria  e
commercio,  risulta  che   la   capacita'   tecnica   o   finanziaria
dell'impresa e' ridotta, in confronto di quella accertata al  momento
della concessione, in misura tale da non dare piu' affidamento per il
regolare esercizio dell'attivita'; 
    4) quando l'impresa si astiene, per  cause  ad  essa  imputabili,
dalla esecuzione dei servizi assunti.