Art. 200. (Sospensione e revoca della concessione) La concessione puo' essere sospesa o revocata in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato del capo del compartimento, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale: 1) quando l'imprenditore ha riportato una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152 o ha perduto la capacita' legale, ovvero quando, trattandosi di societa', una delle condanne predette e' riportata o la capacita' legale e' perduta da, uno dei soci in nome collettivo o da uno degli accomandatari o da uno degli amministratori delle societa' per azioni o a responsabilita' limitata o dal direttore, a meno che entro un mese dalla condanna o dalla perdita della capacita' la persona non sta stata sostituita con altra in possesso dei requisiti prescritti; 2) quando l'impresa non osserva le norme relative al lavoro portuale o quando richiede e riscuote tariffe superiori a quelle stabilite o presenta, agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute; 3) quando, sentita anche la camera di agricoltura, industria e commercio, risulta che la capacita' tecnica o finanziaria dell'impresa e' ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare piu' affidamento per il regolare esercizio dell'attivita'; 4) quando l'impresa si astiene, per cause ad essa imputabili, dalla esecuzione dei servizi assunti.