(Allegato - art. 102)
                              Art. 102. 
                             (Velocita) 
 
  E' obbligo del conducente regolare la velocita' dei veicoli in modo
che tenute presenti le eventuali limitazioni, avuto riguardo al  loro
tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e  condizioni
delle strade e del  traffico  e  ad  altre  speciali  circostanze  di
qualsiasi natura, essa non  costituisca  pericolo  per  la  sicurezza
delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la
circolazione. 
  La velocita' deve essere particolarmente  moderata  nei  tratti  di
strada a visuale non libera ed in curve, in prossimita' delle scuole,
dei crocevia e delle biforcazioni, nelle  forti  discese,  nelle  ore
notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere,  nei  passaggi
stretti o ingombrati, nell'attraversamento degli abitati  o  comunque
di tratti di strada fiancheggiati da case. 
  Ogni veicolo deve altresi' rallentare la velocita',  e  occorrendo,
anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli,
quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino  a  scansarsi,  e
quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino  sulla  strada
diano segno di spavento. 
  Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti  anche  i
conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella. 
  I conducenti non devono gareggiare in velocita'. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila e lire ventimila. 
  Quando il fatto  sia  commesso  nei  crocevia,  nelle  curve  o  in
condizioni  di  insufficiente  visibilita',  determinata  da  nebbia,
foschia, polvere o da altre cause il  contravventore  e'  punito  con
l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.