Art. 103. (Limiti di velocita) Nei centri abitati non si deve superare la velocita' di 50 km. all'ora. Gli enti proprietari delle strade, in conformita' alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, possono stabilire, anche fuori dei centri abitati, limiti minimi e massimi di velocita'. Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di modificare le disposizioni adottate in materia degli enti proprietari delle strade. I provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici sono adottati d'accordo col Ministero dei trasporti quando riguardano autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di 60 km. all'ora, se destinati al trasporto di persone, e la velocita' di 50 km. all'ora se destinati ad altri usi. Non debbono, altresi', superare la velocita' di 50 km. all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone. Gli autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, quando viaggiano carichi non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocita' di 40 km. all'ora e, nei centri abitati, la velocita' di 30 km. all'ora. In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole e le macchine operatrici non debbono superare la velocita' di 40 km. all'ora. Se pero' le macchine agricole, le macchine operatrici e quelle eventualmente trainate non siano munite di pneumatici o di altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocita' di 15 km. all'ora. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102. Nella parte posteriore dei veicoli menzionati nei commi terzo e quarto debbono essere indicate in modo ben visibile per mezzo di numeri dipinti le velocita' consentite. Qualora si tratti di autotreni o di autoarticolati i numeri debbono essere ripetuti sui rimorchi. Chiunque supera i limiti massimi di velocita' e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita' ovvero viola le disposizioni del comma settimo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.