(Allegato - art. 103)
                              Art. 103. 
                        (Limiti di velocita) 
 
  Nei centri abitati non si deve superare  la  velocita'  di  50  km.
all'ora. 
  Gli enti proprietari delle strade, in  conformita'  alle  direttive
del Ministero dei lavori pubblici, possono stabilire, anche fuori dei
centri abitati, limiti minimi e massimi di  velocita'.  Il  Ministero
dei  lavori  pubblici  ha  facolta'  di  modificare  le  disposizioni
adottate  in  materia  degli  enti  proprietari   delle   strade.   I
provvedimenti  del  Ministero  dei  lavori  pubblici  sono   adottati
d'accordo col Ministero dei trasporti quando  riguardano  autoveicoli
adibiti a servizi pubblici di linea. 
  Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno  carico
superiore a 75  quintali  non  debbono  superare,  fuori  dei  centri
abitati, la velocita' di 60 km. all'ora, se destinati al trasporto di
persone, e la velocita' di 50 km. all'ora se destinati ad altri  usi.
Non debbono, altresi', superare la velocita' di 50  km.  all'ora  gli
autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati  per
trasporto di persone. 
  Gli  autoveicoli  e  motoveicoli  adibiti  al  trasporto  di  merci
pericolose, quando viaggiano carichi non debbono superare, fuori  dei
centri abitati, la velocita' di 40 km. all'ora e, nei centri abitati,
la velocita' di 30 km. all'ora. 
  In ogni caso i ciclomotori, i carrelli, le macchine agricole  e  le
macchine operatrici non debbono  superare  la  velocita'  di  40  km.
all'ora. Se pero' le macchine  agricole,  le  macchine  operatrici  e
quelle eventualmente trainate non siano munite  di  pneumatici  o  di
altri sistemi equivalenti non debbono superare la velocita' di 15 km.
all'ora. 
  In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocita'  restano
fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 102. 
  Nella parte posteriore dei veicoli menzionati  nei  commi  terzo  e
quarto debbono essere indicate in modo  ben  visibile  per  mezzo  di
numeri  dipinti  le  velocita'  consentite.  Qualora  si  tratti   di
autotreni o di autoarticolati i numeri debbono  essere  ripetuti  sui
rimorchi. 
  Chiunque supera  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  punito  con
l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da lire  diecimila  a  lire
quarantamila. 
  Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita' ovvero  viola  le
disposizioni del comma  settimo  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
quattromila a lire diecimila.