Art. 104. (Mano da tenere) I veicoli debbono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali debbono essere tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata. La disposizione del precedente comma si applica anche agli altri veicoli quando incrociano ovvero percorrono una curva o un dosso, a meno che circolino su strada a due carreggiate separate o su carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su carreggiata a senso unico di circolazione. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate si deve percorrere quella di destra; quando e' divisa in tre carreggiate separate si puo' percorrere quella di destra, o quella centrale, salvo diversa segnalazione. Quando una carreggiata e' a tre corsie si deve percorrere la corsia di destra; quella centrale e' riservata al sorpasso. Quando una carreggiata, e' a due corsie per ogni senso di marcia si deve percorrere la corsia di destra; quella di sinistra e' riservata al sorpasso. Quando una carreggiata e' a senso unico di circolazione e almeno a tre corsie ovvero ad almeno tre corsie per ogni senso di marcia, e' ammessa la circolazione per file parallele. Quando una carreggiata e' suddivisa in corsie chi intende cambiare corsia non deve essere causa di intralcio o di pericolo per chi percorre la corsia da impegnare. I conducenti per voltare in un'altra strada a destra debbono tenersi il piu' possibile sul margine destro della carreggiata; per voltare a sinistra debbono avvicinarsi il piu' possibile all'asse della carreggiata ed effettuare la svolta in prossimita' del centro del crocevia ed a sinistra di questo, sempreche' cio' sia possibile senza imboccare l'altra strada contromano e salvo diversa segnalazione. Qualora i conducenti si trovino su una strada a carreggiate separate o su una carreggiata a senso unico di circolazione per svoltare a sinistra debbono tenersi il piu' possibile sul margine sinistro della carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.