(Allegato - art. 105)
                              Art. 105. 
                            (Precedenza) 
 
  I conducenti approssimandosi  ad  un  crocevia,  debbono  usare  la
massima prudenza al fine di evitare incidenti. 
  Quando due conducenti  stanno  per  impegnare  un  crocevia  si  ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra. 
  Negli sbocchi su strada di luoghi non soggetti a pubblico passaggio
e' fatto obbligo di arrestarsi e dare la  precedenza  a  chi  circola
sulla strada. 
  Negli attraversamenti di  linee  ferroviarie  e  tramviarie  si  ha
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie. 
  Fuori dei centri abitati si ha l'obbligo di dare  la  precedenza  a
chi circola sulle strade statali. La precedenza puo' essere stabilita
su altre strade con decreto del Ministro per i lavori pubblici. 
  Se le strade che  incrociano  sono  entrambe  a  precedenza  si  ha
l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che proviene da destra,  a
meno che su una delle due strade non sia fatto obbligo di  arrestarsi
al crocevia e di dare la precedenza a chi circola sull'altra. 
  Chi effettua la retromarcia o  l'inversione  del  senso  di  marcia
ovvero si immette nel flusso della circolazione deve dare agli  altri
la precedenza. 
  Chiunque, fuori dei centri abitati,  provenendo  da  un  luogo  non
soggetto a pubblico passaggio, non si ferma e non da' la precedenza a
chi circola sulla strada e' punito con l'ammenda da lire diecimila, a
lire quarantamila. 
  La stessa pena si applica a chiunque non da' la  precedenza  a  chi
circola su strada  con  precedenza,  ovvero,  quando  le  strade  che
incrociano sono entrambe con precedenza, non si arresta al crocevia e
non da' la precedenza a chi circola sull'altra  strada,  qualora  sia
soggetto a tale obbligo. 
  Chiunque viola le  altre  disposizioni  del  presente  articolo  e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.