Art. 106. (Sorpasso) Il conducente che intende sorpassare deve assicurarsi che la visibilita' sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga di uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia iniziato la manovra di sorpasso. Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra e riportarsi in seguito a destra, appena puo' farlo senza pericolo per chi e' stato sorpassato. Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il piu' possibile vicino al margine destro della carreggiata e diminuire la velocita'. Nelle strade a tre corsie il sorpasso puo' effettuarsi solo quando un altro conducente che procede in senso inverso non abbia gia' impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta. Il sorpasso puo' essere effettuato a destra quando il conducente che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende voltare a sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele. Il sorpasso dei trams si effettua a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta. In tal caso, qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e discesa dei passeggeri e non esista un salvagente, il sorpasso e' vietato. E' vietato il sorpasso in prossimita' e in corrispondenza delle curve, dei dossi, e in caso di scarsa visibilita'; e' vietato ai conducenti di autotreni, di autoarticolati, di autosnodati e di autocarri il sorpasso di autotreni, autoarticolati, autosnodati o autocarri. Tali sorpassi sono ammessi qualora si tratti di strada a due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico di circolazione nonche' nei tratti di altre strade appositamente indicati. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro o il sorpasso di veicoli fermi ai passaggi a livello o ai semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte sinistra della carreggiata. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza dei crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonche' il sorpasso di un veicolo che si sia fermato per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque sorpassa a destra o in prossimita' o in corrispondenza delle curve, dei dossi o in caso di scarsa visibilita' e il conducente di un autotreno, di un autoarticolato, di un autosnodato o di un autocarro che sorpassa un autotreno, un auto articolato o un autosnodato o un autocarro e' punito, quando tali sorpassi siano vietati, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire, quarantamila. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.