(Allegato - art. 106)
                              Art. 106. 
                             (Sorpasso) 
 
  Il conducente  che  intende  sorpassare  deve  assicurarsi  che  la
visibilita' sia tale da poterlo fare senza pericolo, che disponga  di
uno spazio libero sufficiente e che nessun conducente che segue abbia
iniziato la manovra di sorpasso. 
  Il conducente deve effettuare il sorpasso a sinistra  e  riportarsi
in seguito a destra, appena puo' farlo  senza  pericolo  per  chi  e'
stato sorpassato. 
  Il conducente che viene sorpassato deve tenersi il  piu'  possibile
vicino al margine destro della carreggiata e diminuire la velocita'. 
  Nelle strade a tre corsie il sorpasso puo' effettuarsi solo  quando
un altro conducente che procede  in  senso  inverso  non  abbia  gia'
impegnato la corsia centrale per sorpassare a sua volta. 
  Il sorpasso puo' essere effettuato a destra  quando  il  conducente
che si  vuole  sorpassare  abbia  segnalato  che  intende  voltare  a
sinistra o quando sia ammessa la circolazione per file parallele. 
  Il sorpasso dei trams si effettua  a  destra  quando  la  larghezza
della carreggiata a destra del binario  lo  consenta.  In  tal  caso,
qualora i trams siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e
discesa dei passeggeri e non esista un  salvagente,  il  sorpasso  e'
vietato. 
  E' vietato il sorpasso in prossimita'  e  in  corrispondenza  delle
curve, dei dossi, e in caso di  scarsa  visibilita';  e'  vietato  ai
conducenti di autotreni,  di  autoarticolati,  di  autosnodati  e  di
autocarri il sorpasso di  autotreni,  autoarticolati,  autosnodati  o
autocarri. Tali sorpassi sono ammessi qualora si tratti di  strada  a
due carreggiate separate o di carreggiata ad almeno  due  corsie  per
ogni senso di marcia o di carreggiata a senso unico  di  circolazione
nonche' nei tratti di altre strade appositamente indicati. 
  E' vietato il sorpasso di un veicolo che  ne  stia  sorpassando  un
altro o il sorpasso di veicoli fermi  ai  passaggi  a  livello  o  ai
semafori o per altre cause di interruzione della circolazione, quando
a tal fine  sia  necessario  spostarsi  nella  parte  sinistra  della
carreggiata. 
  E' vietato il sorpasso  in  prossimita'  o  in  corrispondenza  dei
crocevia e dei passaggi a livello senza barriere, nonche' il sorpasso
di un veicolo  che  si  sia  fermato  per  consentire  ai  pedoni  di
attraversare la carreggiata. 
  Chiunque viola le disposizioni dei commi primo e quarto  e'  punito
con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. 
  Chiunque sorpassa a destra o in  prossimita'  o  in  corrispondenza
delle curve,  dei  dossi  o  in  caso  di  scarsa  visibilita'  e  il
conducente di un autotreno, di un autoarticolato, di un autosnodato o
di un autocarro che sorpassa un autotreno, un auto  articolato  o  un
autosnodato o un autocarro e'  punito,  quando  tali  sorpassi  siano
vietati, con l'arresto fino a  tre  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire
diecimila a lire, quarantamila. 
  Chiunque viola le  altre  disposizioni  del  presente  articolo  e'
punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.