Art. 107. (Distanza di sicurezza tra veicoli) I veicoli devono essere tenuti, durante la marcia, a distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, salvo il caso di sorpasso. Fuori dei centri abitati la distanza non puo' essere inferiore a 40 metri. Fra gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati in marcia la distanza non puo' essere inferiore a 100 metri. Quando siano in azione macchine operatrici sgombraneve i veicoli devono procedere con la massima cautela e rispettare una distanza non inferiore a metri 20. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.