(Allegato - art. 108)
                              Art. 108. 
(Incrocio su strade di montagna con  autoveicoli  adibiti  a  servizi
                         pubblici di linea) 
 
  Nei tratti di strade di montagna indicati con appositi segnali,  il
conducente che sta' per incrociare un autoveicolo adibito a  servizio
pubblico di linea deve fermarsi e non puo' proseguire se  non  quando
detto veicolo sia passato. 
  I segnali sono  collocati  a  cura  di  coloro  che  esercitano  le
autolinee, previa autorizzazione dell'ente proprietario della  strada
d'intesa con l'ispettorato della motorizzazione civile. 
  Chiunque viola le  disposizioni  del  comma  primo  e'  punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.