(Allegato - art. 109)
                              Art. 109. 
(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e  di  illuminazione  dei
                              veicoli) 
 
  L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli e' obbligatorio da mezz'ora  dopo  il  tramonto  del  sole  a
mezz'ora prima del suo sorgere ed  anche  di  giorno  nelle  gallerie
stradali, e in ogni caso di scarsa visibilita'. 
  Ad eccezione dei velocipedi, l'uso dei dispositivi di  segnalazione
visiva e' obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il  veicolo
sia reso chiaramente visibile  dall'illuminazione  pubblica  o  venga
collocato fuori della carreggiata. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.