(Allegato - art. 110)
                              Art. 110. 
(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e  di  illuminazione  dei
                  veicoli a motore e dei rimorchi) 
 
  Nelle ore e nei  casi  indicati  nell'art.  109,  comma  primo,  si
debbono tenere accesi durante  la  marcia  sui  veicoli  a  motore  i
dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati: 
    a) quando l'illuminazione pubblica sia sufficiente:  le  luci  di
posizione; 
    b)  quando  l'illuminazione   pubblica   sia   insufficiente:   i
proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione; 
    c)  quando  l'illuminazione  pubblica  manchi  e  si  superi   la
velocita' di 40 chilometri all'ora: i proiettori a luce abbagliante e
le luci posteriori di posizione. I  conducenti  se  incrociano  altri
veicoli approssimandosi a questi debbono  adoperare  i  proiettori  a
luce anabbagliante e diminuire la velocita'. 
  Sui rimorchi, rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati  si  debbono
tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione. 
  Durante la marcia si debbono tenere accese sui veicoli indicati nei
precedenti commi anche le luci di ingombro e deve  essere  illuminata
la targa. 
  Ad eccezione dei veicoli da trainare  quando  siano  staccati,  dei
motocicli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione
pubblica sia insufficiente o manchi, e a meno che  il  veicolo  venga
collocato fuori della carreggiata, si debbono tenere accese  le  luci
di posizione, le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa. 
  Agli  effetti  del  presente  articolo  si  considera   sufficiente
l'illuminazione pubblica che  rende  individuabile  un  veicolo  alla
distanza di 50 metri. 
  Nei  centri  abitati  e'  vietato  l'uso  dei  proiettori  a   luce
abbagliante. 
  Chiunque, incrociando altri veicoli ed  approssimandosi  a  questi,
non adopera i proiettori a luce anabbagliante e' punito con l'arresto
fino  a  tre  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire  diecimila   a   lire
quarantamila. 
  Chiunque viola le  altre  disposizioni  del  presente  articolo  e'
punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.