Art. 111. (Cambiamento di direzione o di corsia; sospensione della marcia) I conducenti debbono segnalare tempestivamente l'intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra. Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio. Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti dispositivi. Quando una carreggiata e' suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.