(Allegato - art. 111)
                              Art. 111. 
  (Cambiamento di direzione o di corsia; sospensione della marcia) 
 
  I conducenti  debbono  segnalare  tempestivamente  l'intenzione  di
effettuare il cambiamento  di  direzione  sporgendo  lateralmente  il
braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra. 
  Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio. 
  Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli per i
quali sono prescritti indicatori  di  direzione  e  luci  di  arresto
debbono adoperare detti dispositivi. 
  Quando una carreggiata e' suddivisa in corsie i conducenti  debbono
segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo  e  terzo
l'intenzione di cambiare corsia. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.