(Allegato - art. 112)
                              Art. 112. 
                      (Limitazione dei rumori) 
 
  Durante la circolazione si debbono evitare rumori  molesti  causati
sia dal modo di  guidare  i  veicoli,  specialmente  se  autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, sia dal modo come e' sistemato il carico e
sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. 
  Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto
in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.