(Allegato - art. 113)
                              Art. 113. 
           (Uso dei dispositivi di segnalazione acustica) 
 
  I dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere  usati
con la massima moderazione. 
  Fuori dei centri abitati  l'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione
acustica  e'  obbligatorio  ogni  qualvolta  le  circostanze  rendano
consigliabile il segnalare a conveniente distanza l'approssimarsi del
veicolo. 
  Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo  i
casi di pericolo  immediato.  Nelle  ore  notturne,  in  luogo  delle
segnalazioni acustiche, e' consentito l'uso  dei  proiettori  a  luce
anabbagliante a breve intermittenza. 
  I conducenti di veicoli che trasportano  feriti  o  ammalati  gravi
sono esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni  sull'uso
dei dispositivi di segnalazione acustica. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.