Art. 114. (Fermata) Salvo le disposizioni dell'art. 125, la momentanea sospensione della marcia di un veicolo o di in animale e' sempre consentita purche' sia effettuata lungo il margine destro della carreggiata e non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si tratti di strada a carreggiate separate o di carreggiate a senso unico di circolazione la fermata puo' effettuarsi anche sul margine sinistro. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.