(Allegato - art. 114)
                              Art. 114. 
                              (Fermata) 
 
  Salvo le disposizioni  dell'art.  125,  la  momentanea  sospensione
della marcia di un veicolo o  di  in  animale  e'  sempre  consentita
purche' sia effettuata lungo il margine destro  della  carreggiata  e
non costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora  si
tratti di strada a carreggiate separate  o  di  carreggiate  a  senso
unico di circolazione la fermata puo' effettuarsi anche  sul  margine
sinistro. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.