Art. 115. (Sosta) Durante l'arresto protratto nel tempo di un veicolo o di un animale il conducente se si allontana, deve adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti. Fuori dei centri abitati, durante la sosta il veicolo o l'animale deve essere collocato sugli spazi all'uopo esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di questa. Nei centri abitati, durante la sosta il veicolo o l'animale deve essere collocato sul margine delle carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo che sia diversamente prescritto. Qualora non esista marciapiede laterale rialzato deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per il transito dei pedoni. La sosta e' vietata: a) in corrispondenza e in prossimita' dei crocevia, delle curve, dei dossi, delle gallerie, dei passaggi a livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea; b) sui binari tramviari, sugli attraversamenti pedonali e allo sbocco dei passi carrabili; c) quando la parte della carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso; d) in prossimita' e in corrispondenza dei segnali stradali in modo da occultarne la vista. Nei centri abitati, qualora un veicolo sia lasciato in sosta nelle zone indicate nel precedente comma ovvero in altre zone in cui la sosta e' vietata e costituisca grave intralcio o pericolo per la circolazione, gli organi di polizia, possono rimuoverlo e portarlo alla depositeria comunale. Il veicolo e' restituito previo rimborso delle spese di trasporto e di custodia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Se la sosta e' effettuata in corrispondenza dei crocevia, delle curve, dei dossi o delle gallerie la pena e' della ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.