(Allegato - art. 116)
                              Art. 116. 
                    (Ingombro della carreggiata) 
 
  Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo,  per
caduta del carico o per qualsiasi altra  causa,  il  conducente  deve
provvedere sollecitamente a rendere, per quanto possibile, libero  il
passaggio e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la  sosta
o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della
carreggiata e parallelamente all'asse di questa. 
  Quando si verifichi la caduta di sostanze  viscide,  il  conducente
deve adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura
la circolazione. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.