(Allegato - art. 117)
                              Art. 117. 
                   (Segnalazione di veicolo fermo) 
 
  Fermi restando gli  obblighi  previsti  dall'art.  116,  fuori  dei
centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli,  i  ciclomotori  e  i
velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere
segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia  fermo  in
curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero di  notte,  quando
sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione. 
  La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile
di pericolo generico di dimensioni ridotte e munito di dispositivi  a
luce riflessa, collocato sulla carreggiata stessa, posteriormente  al
veicolo, alla distanza di almeno 50 metri. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.