Art. 117. (Segnalazione di veicolo fermo) Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 116, fuori dei centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori e i velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile di pericolo generico di dimensioni ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa, collocato sulla carreggiata stessa, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno 50 metri. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.