(Allegato - art. 120)
                              Art. 120. 
         (Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale) 
 
  Sui veicoli a trazione  animale  il  trasporto  di  cose  non  puo'
superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa. 
  Chiunque circola con un veicolo che supera il  peso  complessivo  a
pieno carico indicato nella targa e' punito, salvo  che  non  ricorra
alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da
lire cinquemila a lire ventimila.