(Allegato - art. 122)
                              Art. 122. 
(Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli sui  motoveicoli
                         e sui ciclomotori) 
 
  In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia liberta' di
movimento per effettuare le  manovre  necessarie  per  la  guida  del
mezzo. 
  Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre
persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato  nella
carta di circolazione. 
  Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre  al  conducente
e' ammesso, nel numero indicato nella carta di  circolazione,  quando
il  veicolo  risponda  ai  requisiti  di  sicurezza   necessari   per
effettuare tale trasporto. 
  Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone  oltre  al
conducente. 
  Sui motocicli e sui ciclomotori e' vietato trasportare oggetti  che
non siano  solidamente  assicurati  ovvero  sporgano  lateralmente  o
longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre 50  centimetri.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo  e'  punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.