(Allegato - art. 123)
                              Art. 123. 
   (Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida) 
 
  Il titolare di patente di guida, cui  in  sede  di  rilascio  della
patente  stessa  sia  stato  prescritto  di  integrare   le   proprie
deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per  mezzo
di occhiali o di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di  usarli
durante la guida. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.