Art. 124. (Guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) Agli autobus, agli autotreni, agli autosnodati ed agli autoarticolati devono essere sempre adibiti due conducenti che possano avvicendarsi nella guida. Puo' essere adibito un solo conducente alla guida degli autotreni quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 35 quintali e l'autotreno sia munito di dispositivi di frenatura di servizio continuo e automatico ovvero quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito di altro tipo di dispositivo di frenatura. Allo scopo di consentire un ragionevole periodo di riposo a ciascuno dei conducenti, i viaggi degli autoveicoli indicati nel primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un turno di riposo a terra per ciascuno di essi di almeno sei ore per ogni 24 ore di viaggio. Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti commi gli autobus destinati a servizi pubblici di linea urbani adibiti ad autolinee urbane e negli altri casi nei quali sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.