(Allegato - art. 124)
                              Art. 124. 
(Guida degli autobus, degli  autotreni,  degli  autosnodati  e  degli
                           autoarticolati) 
 
  Agli  autobus,   agli   autotreni,   agli   autosnodati   ed   agli
autoarticolati  devono  essere  sempre  adibiti  due  conducenti  che
possano avvicendarsi nella guida. 
  Puo' essere adibito un solo conducente alla guida  degli  autotreni
quando il peso complessivo a pieno carico del rimorchio non superi 35
quintali e l'autotreno sia munito  di  dispositivi  di  frenatura  di
servizio continuo e automatico ovvero quando il  peso  complessivo  a
pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito
di altro tipo di dispositivo di frenatura. 
  Allo scopo  di  consentire  un  ragionevole  periodo  di  riposo  a
ciascuno dei conducenti, i  viaggi  degli  autoveicoli  indicati  nel
primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un
turno di riposo a terra per ciascuno di essi di almeno  sei  ore  per
ogni 24 ore di viaggio. 
  Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti  commi  gli  autobus
destinati a servizi pubblici di linea  urbani  adibiti  ad  autolinee
urbane e negli altri casi nei quali sia  riconosciuto  opportuno  dal
Ministero dei trasporti. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.