(Allegato - art. 125)
                              Art. 125. 
(Circolazione sulle autostrade e sulle strade  extraurbane  riservate
                    ad autoveicoli e motoveicoli) 
 
  Sulle autostrade: 
    a) il Ministro per i lavori pubblici puo'  disporre  che  non  si
applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto; 
    b) l'attraversamento e l'inversione  del  senso  di  marcia  sono
vietati.  Qualora   per   l'accesso   e   l'uscita   sia   necessario
l'attraversamento, questo e' consentito esclusivamente nei luoghi  in
cui la circolazione e' regolata da agenti, da guardiani o a mezzo  di
semafori; 
    c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi
indicati  nell'art.  111,  commi  primo  e  terzo,  l'intenzione   di
sorpassare; 
    d) la fermata e' vietata; 
    e)  la  sosta  e'  vietata  al  di  fuori  degli  spazi  all'uopo
esistenti. 
  Sulle strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli  si
applicano  le  disposizioni  del  presente   articolo.   E'   inoltre
consentito l'attraversamento nei crocevia. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. 
  La stessa pena si applica ai conducenti di veicoli  non  ammessi  o
esclusi dalle autostrade o  dalle  strade  extraurbane  riservate  ad
autoveicoli e motoveicoli, ai conducenti di animali e ai  pedoni  che
circolano sulle medesime.