(Allegato - art. 126)
                              Art. 126. 
(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti  a  servizi
                      di polizia e di soccorso) 
 
  I  conducenti  di  autoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia  o
antincendi, nonche' di autoambulanze  possono  usare  il  dispositivo
supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto. 
  Quando viene usato in modo continuo detto dispositivo i  conducenti
non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi
alla  circolazione  sulle  strade,  prescrizioni  della  segnalazione
stradale e norme di comportamento, e  tutti  coloro  che  si  trovano
sulla strada percorsa da detti veicoli o sulle  strade  adiacenti  in
prossimita' degli sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di  fermarsi  e
di lasciare libero il passo. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.