Art. 127. (Foglio di viaggio) Gli autobus, gli autotreni, gli autosnodati e gli autoarticolati, quando effettuano percorsi superiori a chilometri 250, devono essere muniti di un documento, rilasciato dal vettore e contenente la indicazione dei conducenti, del luogo di partenza, di quello di arrivo, del percorso da seguire, dei tempi nonche' delle persone o del carico trasportato. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.