(Allegato - art. 128)
                              Art. 128. 
                    (Circolazione dei velocipedi) 
 
  I ciclisti debbono procedere su unica fila in tutti i casi  in  cui
le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai  affiancati
in numero superiore a due; fuori dei centri  abitati  debbono  sempre
procedere su  unica  fila  di  notte,  nelle  gallerie  e  quando  la
visibilita' sia scarsa. 
  I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani  e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado
in ogni momento di vedere liberamente davanti a se' da ogni  lato,  e
di compiere con la massima liberta', prontezza e facilita' le manovre
necessarie. 
  I ciclisti debbono condurre  il  veicolo  a  mano  quando,  per  le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. 
  E' vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli. 
  E' vietato  trasportare  sui  velocipedi  altre  persone  oltre  al
conducente, a  meno  che  si  tratti  di  bambini  e  vi  sia  idonea
attrezzatura. 
  Per il trasporto di oggetti si applica l'art. 122 penultimo comma. 
  I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro  riservate,
quando esistano. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.