Art. 129. (Circolazione dei veicoli a trazione animale) Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali. Un veicolo adibito al trasporto di persone non puo' essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o da piu' di quattro animali se a quattro ruote. Un veicolo adibito al trasporto di cose non puo' essere trainato da piu' di tre animali se a due ruote o da piu' di sei animali se a quattro ruote. I veicoli adibiti al trasporto di cose, qualora debbano effettuare trasporti eccezionali o siano veicoli eccezionali o debbano superare forti pendenze, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel precedente comma. I veicoli trainati da piu' di quattro animali debbono avere due conducenti. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.