(Allegato - art. 130)
                              Art. 130. 
                    (Circolazione degli animali) 
 
  Per ogni due animali da  tiro,  da  soma  e  da  sella  occorre  un
conducente, il  quale  deve  avere  costantemente  il  controllo  dei
medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o  pericolo  per  la
circolazione. 
  Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. 
  Gli animali possono essere legati a tergo dei  veicoli  a  trazione
animale. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.