(Allegato - art. 131)
                              Art. 131. 
             (Circolazione degli armenti e delle greggi) 
 
  Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine  di  bestie,  quando
circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente
di guardiani e regolati in  modo  che  resti  libera  sulla  sinistra
almeno la meta' della carreggiata. 
  Inoltre, se necessario, debbono essere  frazionati  e  separati  da
intervalli al fine di assicurare la regolarita' della circolazione. 
  Essi non possono sostare sulle strade e, di notte,  debbono  essere
preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente
luce bianca, e seguiti  da  altro  guardiano  munito  di  fanale  che
proietta posteriormente luce rossa. 
  Chiunque viola le  disposizioni  del  comma  primo  e'  punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. 
  Chiunque viola le disposizioni dei commi secondo e terzo e'  punito
con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.